Essendo adibiti alla movimentazione dei carichi, i telehandler sono soggetti, come ad esempio le gru, a controlli periodici dell’apparato di sollevamento; comunque obbligatori, anche se il mezzo non viene immatricolato per la circolazione stradale.
Indipendentemente dalla categoria di omologazione per la circolazione stradale (come macchina operatrice semovente o come trattore agricolo), il sollevatore telescopico è soggetto a verifica periodica obbligatoria per quanto concerne determinati requisiti prestazionali e di sicurezza del dispositivo di sollevamento. La prima verifica assoluta è eseguita dall’Inail (ex Ispesl), che a tale riguardo attribuisce uno specifico numero di matricola. Tutto ciò è dovuto poiché i sollevatori telescopici sono equiparati a tutti gli effetti alle piattaforme mobili elevabili e pertanto sono soggetti alla specifica normativa del D.Lgs. 81/08. È bene ribadire che questi controlli hanno periodicità annuale a partire dalla messa in servizio del mezzo, e sono obbligatori anche se il telehandler non viene immatricolato per la circolazione stradale, perché si tratta di aspetti completamente indipendenti dalla sua natura di veicolo che viaggia su strada pubblica. Le verifiche successive alla prima non sono eseguite dall’Inail, bensì dall’ASL competente per territorio, tramite il suo Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza. La legge 98 del 9.8.13, il cosiddetto “Decreto del fare”, ha eliminato una serie di passaggi (infatti i testi indicati vengono anche denominati “normative per la semplificazione”) inerenti a questi controlli successivi al primo. Si tratta di verifiche richieste dal datore di lavoro proprietario e titolare del mezzo in oggetto, da inoltrare o direttamente all’ASL di competenza oppure in alternativa ai soggetti pubblici o privati accreditati, evitando di dover effettuare (e qui sta il vantaggio) ogni comunicazione preventiva all’ente convenzionato antecedente la visita ispettiva e soprattutto annullando di fatto l’attesa (di 30 giorni) della relativa risposta. Quindi, ora il datore di lavoro può attivare la procedura di controllo contattando direttamente i soggetti abilitati, i quali risponderanno comunicando una tempistica certa di intervento, a tutto vantaggio di un’efficace fruizione del mezzo in azienda, specie in quelle situazioni di impiego continuo o cadenzato, come negli allevamenti zootecnici e negli impianti di biogas. Per gli esemplari di maggior anzianità, in particolare con più di 20 anni di vita utile, si effettua preventivamente il calcolo del cosiddetto “ciclo residuo” per verificare che sussistano le condizioni essenziali di funzionalità e sicurezza.
I controlli
Si inizia accertando la regolarità della documentazione, anche in relazione a quanto rilasciato dall’Inail durante la prima verifica ispettiva. La parte pratica si concentra ovviamente sullo stato di efficienza del mezzo, soprattutto per ciò che concerne i dispositivi di sicurezza. La massima attenzione è logicamente dedicata al segnalatore di sovraccarico del braccio telescopico, accertando l’effettivo arresto dello sfilo al verificarsi della condizione limite, avvisando visivamente ed acusticamente l’operatore quando si verifica tale evenienza. La corretta attivazione dell’arresto generale della macchina è la prova successiva, da eseguirsi mediante il pulsante dedicato, collocato generalmente a lato della consolle dei comandi, alla destra dell’operatore. Infine, i controlli vengono completati con la verifica dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva. Copia del verbale redatto dal tecnico esecutore è rilasciata al titolare dell’azienda, e deve essere inserita nel fascicolo della macchina. Il costo di ogni singolo controllo è di circa 350 euro (incluse le marche da bollo e le spese postali), mentre l’importo per le successive verifiche scende a 250 euro circa.
La certificazione dei… certificatori
I soggetti che effettuano i controlli sono notificati in un elenco dedicato (consultabile anche on line), ed hanno acquisito specifico accreditamento sulla base dell’accertamento di determinate competenze tecnico-ingegneristiche all’interno del loro staff, comprovate anche tramite una formazione permanente, che prevede la frequenza a corsi specifici e la presentazione di atti attestanti i titoli di studio e le competenze dei tecnici verificatori. L’attività del soggetto notificato è monitorata, sulla base dell’ammontare di pratiche evase/consegnate.